Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonchè la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.
3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico
A norma dell'art. 15, d.lgs. 33/2013 si pubblicano i dati relativi agli incarichi conferiti a collaboratori esterni.
La pubblicazione degli elenchi dei consulenti e collaboratori esterni avviene attraverso il link all’apposito banca dati predisposta, ai sensi dell’art. 9 bis del d.lgs. 33/2013 dal Dipartimento della Funzione Pubblica (www.consulentipubblici.gov.it) in cui sono riportati i dati relativi agli incarichi conferiti a soggetti esterni e comunicati attraverso il sistema “PerlaPA-Anagrafe delle Prestazioni”, ciò al fine di rendere tali dati pubblicamente consultabili.
NUCLEO DI VALUTAZIONE:
Nominativo | Funzione | Atto di nomina | Durata incarico | Dichiarazione ai sensi d.p.r. 445/00 | Dati svolgimento incarichi | Compensi annui | ||
Decorte Enio | Presidente | Decr. 32/2023 |
DAL 03/04/23 AL 02/04/26 |
Dichiarazione | Dichiarazione | € 4.000 | ||
Degrassi Fulvio |
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Decr. 32/2023 |
DAL 03/04/23 AL 02/04/26 |
Dichiarazione | Dichiarazione | € 3.000 | ||
Garzitto Maria Lisa | Componente | Decr. 32/2023 |
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Dichiarazione | Dichiarazione | € 3.000 |
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