Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 29 comma 2
Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011
Non si effettua la pubblicazione nella sezione «Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio» (articolo 29 d.lgs. 14.3.2013 n. 33 che richiama il d.lgs. 31.5.2011 n. 91) giusta articolo 1 del d.lgs. 31.5.2011 n. 91 che esclude dalla sua applicazione le regioni e i loro enti ed organismi strumentali.
Contenuto inserito il 27-12-2022 aggiornato al 27-12-2022
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