Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati
Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web il catalogo dei dati, dei metadati, e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facolta' di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.
L'obbligo di pubblicazione sul sito web degli obiettivi annuali di accessibilità
7. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilita' per l'anno corrente e lo stato di attuazione del piano per l'utilizzo del telelavoro nella propria organizzazione, in cui identificano le modalita' di realizzazione e le eventuali attivita' per cui non e' possibile l'utilizzo del telelavoro. La redazione del piano in prima versione deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La mancata pubblicazione e' altresi' rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.
Tra i compiti istituzionali assegnati all’Agenzia rientra anche la “raccolta, elaborazione e diffusione dei dati e delle informazioni di interesse ambientale, nonché la promozione di programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati” (art. 3, comma 1, lett. h) L.R. 6/98). I dati e le informazioni ambientali costituiscono il contenuto istituzionale del sito Internet dell’Agenzia e sono raccolte per tematiche ambientali e consultabili direttamente dal sito o attraverso la sezione ”Informazioni ambientali” dell’Amministrazione trasparente.
Obiettivi di accessibilità:
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