Organi di revisione amministrativa e contabile
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 31 comma 1
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
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Oggetto | Anno | |
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Relazione Revisori su bilancio esercizio anno 2022 | 2023 | |
Relazione revisori su bilancio preventivo annuale 2023 e pluriennale 2023-2025 | 2023 |

Contenuto creato il 25-01-2023 aggiornato al 18-05-2023